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DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE
Disposizioni urgenti in materia fiscale
Decreto Legge n. 193/2016 del 22.10.2016, convertito con modifiche nella Legge n. 225/2016 dell’1.12.2016
1. Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016 è stato pubblicato il decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 (cd. “decreto fiscale”), convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016, che introduce una serie di novità in materia fiscale, di accertamento e di riscossione.
Di seguito si riportano, in sintesi, le novità ritenute di maggiore interesse contenute nel citato Decreto.
2. Novità in materia di dichiarazioni
2.1 Modifica dei termini di presentazione della dichiarazione Iva
Il Decreto modifica i termini di trasmissione telematica della dichiarazione Iva nei seguenti modi:
· per il solo anno di imposta 2016, da inviare obbligatoriamente entro il 28 febbraio 2017;
· a decorrere dagli anni di imposta successivi al 2016, da inviare obbligatoriamente nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo.
A seguito delle predette modifiche, dunque, la dichiarazione Iva non potrà più essere trasmessa telematicamente insieme al modello Unico, cioè non potrà più essere differita sino al termine ultimo del 30 settembre dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento.
3. Novità in materia di versamenti
3.1 Modifica dei termini di versamento derivanti dai modelli Unico, Irap e Iva
Il Decreto modifica i termini per i versamenti a partire dal 01 gennaio 2017:
del saldo e del primo acconto delle imposte risultanti dai modelli Unico e Irap;
del saldo Iva.
Le nuove scadenze per il versamento del saldo e del primo acconto (o della prima rata dell’acconto, in caso di rateazione) delle imposte derivanti dai modelli Unico e Irap, sono stabilite:
al 30 giugno di ogni anno, in luogo del giorno 16, senza alcuna maggiorazione;
al 30 luglio di ogni anno, in luogo del giorno 16, con la maggiorazione dello 0,4%.
Versamento del saldo Iva
In relazione al versamento del saldo Iva, il Decreto conferma:
da un lato, la regola generale della scadenza del 16 marzo;
dall’altro, la possibilità di differire il versamento entro i nuovi termini di versamento delle imposte dirette, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
3.2 Utilizzo del modello f24 cartaceo
Il Decreto abolisce l’obbligo, per i contribuenti non titolari di partita Iva, di presentare i modelli f24 con un saldo finale superiore ad Euro 1.000,00 esclusivamente in via telematica (home banking).
Tali soggetti, pertanto, possono a presentare i modelli f24 in formato cartaceo, qualunque sia il saldo finale, purché non vengano utilizzati crediti in compensazione.
Se, invece, il modello f24 presenta un saldo a debito (di qualunque importo) ma contiene anche una sola compensazione di crediti, resta fermo l’obbligo di presentazione in via telematica. Resta altresì fermo l’obbligo di presentazione per via telematica dei modelli f24 il cui saldo finale sia di importo pari a zero per effetto delle compensazioni di credito effettuate (con i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate).
Per i soggetti titolari di partita Iva, invece, sono confermati i precedenti obblighi di presentazione in via telematica.
Decorrenza
Non essendo prevista una specifica decorrenza, il ripristino della possibilità di presentare i modelli f24 cartacei da parte dei soggetti non titolari di partita Iva si applica dal 3.12.2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto).
3.3 Sospensione feriale dei versamenti da avvisi di irregolarità e della trasmissione dei documenti richiesti dagli Uffici
Il Decreto introduce la sospensione feriale dal 1º agosto al 4 settembre di ciascun anno del termine di trenta giorni per il pagamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di irregolarità ricevuti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt. 36-bis, 36-ter, dpr. 600/1973 e dell’art. 54-bis, dpr. 633/1972.
4. Novità in materia di imposte sui redditi
4.1 Differimento dei termini per la consegna delle certificazioni del sostituto di imposta
Il Decreto, modificando il c. 6-quater dell’art. 4, dpr. 322/1998, differisce dal 28 febbraio al 31 marzo dell’anno successivo a quello di versamento delle somme il termine entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare ai contribuenti-sostituiti la certificazione attestante:
l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti;
l’ammontare delle ritenute operate;
l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.
Il suddetto differimento del termine si applica a tutte le certificazioni che devono essere rilasciate dai sostituti d’imposta, vale a dire:
la Certificazione Unica (CU) dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e di alcuni redditi diversi ai sensi dell’art. 67, Tuir (es. compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e per attività sportiva dilettantistica, ecc.);
la certificazione dei dividendi e dei proventi equiparati, mediante l’apposito modello CUPE;
la certificazione, in forma libera (quindi senza apposito modello), dei capital gain, ai sensi dell’art. 10, dlgs. 461/197;
la certificazione, in forma libera (quindi senza apposito modello), degli altri redditi per i quali non è previsto un apposito modello (es. interessi e altri redditi di capitale).
Per quanto riguarda, invece, il termine per la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche, resta ferma la scadenza del 7 marzo di ciascun anno (il nuovo termine del 31 marzo, infatti, è riferito solo alla consegna delle certificazioni al contribuente-sostituito).
Le Certificazioni Uniche 2017, relative al 2016, dovranno dunque essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 7.03.2017.
5. Novità in materia di Iva
5.1 Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture
Il Decreto abolisce il c.d. “spesometro” annuale e introduce nuove comunicazioni trimestrali in materia di Iva.
Viene integralmente sostituito l’art. 21, dl. 78/2010 che prevede, ora, l’obbligo per tutti i soggetti passivi Iva di trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati delle fatture emesse e ricevute nell’ambito di ciascun trimestre.
Ambito soggettivo
Il nuovo obbligo di comunicazione si applica alla generalità dei soggetti passivi Iva, ossia a tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Ambito oggettivo
La comunicazione trimestrale ha ad oggetto tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva documentate mediante fattura, nota di variazione e bolletta doganale.
In particolare, devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate, in forma analitica:
i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento;
i dati di tutte le fatture ricevute e annotate nel registro Iva degli acquisti nel medesimo trimestre, comprese le bollette doganali;
i dati delle note di variazione emesse e ricevute ai sensi dell’art. 26, dpr. 633/1972, relative al medesimo periodo.
Tuttavia, il Decreto rinvia all’emanazione di un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate la definizione dei dati analitici da trasmettere e si limita a stabilire il contenuto minimale della comunicazione, la quale dovrà comprendere almeno:
i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
la data e il numero della fattura;
l’ammontare della base imponibile;
l’aliquota Iva applicata;
l’ammontare dell’imposta;
la tipologia dell’operazione.
Termini di invio
Il termine di invio, in linea generale, sarà entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Tuttavia, a scopo agevolativo, il termine per l’invio della comunicazione relativa al secondo trimestre (aprile-giugno) è stato fissato al 16 settembre di ogni anno (in luogo del 31 agosto).
Pertanto la comunicazione in argomento dovrà essere presentata:
entro il 31 maggio per le operazioni relative al primo trimestre (gennaio-marzo);
entro il 16 settembre per le operazioni relative al secondo trimestre (aprile-giugno);
entro il 30 novembre per le operazioni relative al terzo trimestre (luglio-settembre);
entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo per le operazioni relative al quarto trimestre (ottobre-dicembre).
Invio della prima comunicazione 2017
In deroga ai termini ordinari di presentazione, il Decreto prevede, limitatamente al primo anno di applicazione dell’obbligo, che la comunicazione dei dati delle fatture relativa al primo semestre 2017 (gennaio-giugno) venga effettuata entro il 25.07.2017 (pertanto le comunicazioni relative ai primi due trimestri vengono accorpate).
Sanzioni
In caso di omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture nell’ambito delle comunicazioni trimestrali si applica la sanzione pari ad Euro 2,00 per ciascuna fattura oggetto di errore o omissione, con un massimo sanzionatorio di Euro 1.000,00 per ciascun trimestre. Tuttavia, se la regolarizzazione (mediante un nuovo invio dei dati, ovvero mediante l’invio dei dati corretti) avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, la sanzione è ridotta alla metà.
Viene inoltre espressamente previsto che non si applica la disciplina del c.d. cumulo giuridico di cui all’art. 12, dlgs. 472/1997 in caso di concorso e continuazione della violazione di norme tributarie. Pertanto, le sanzioni applicate relativamente alle singole fatture (i cui dati non sono stati comunicati o sono stati comunicati in modo errato) devono sommarsi singolarmente.
Decorrenza
L’obbligo di presentazione delle nuove comunicazioni decorre dall’1.01.2017. Ragionevolmente, dunque, l’obbligo di presentazione dello “spesometro” annuale (che è stato eliminato) dovrebbe venir meno a partire dal periodo d’imposta 2017, essendo l’adempimento ancora dovuto per la comunicazione delle operazioni effettuate nel 2016.
(art. 4, c. 1, Decreto)
5.2 Comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni Iva
Il Decreto introduce anche un ulteriore obbligo di comunicazione con periodicità trimestrale che si aggiunge a quello precedentemente analizzato e riferito ai dati delle fatture, che consiste nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva.
Ambito soggettivo
Il nuovo obbligo investe tutti i soggetti passivi Iva che effettuano le liquidazioni periodiche dell’imposta, indipendentemente dalla circostanza che le stesse liquidazioni siano effettuate con cadenza mensile o con cadenza trimestrale, sia per opzione che per espressa disposizione di legge.
Esclusioni
Il nuovo art. 21-bis, dl. 78/2010 esclude dall’obbligo comunicativo in argomento i soggetti:
esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale;
esonerati dall’effettuazione delle liquidazioni periodiche.
Dette esclusioni si applicano purché, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
Ambito oggettivo
Non sono disposte limitazioni di tipo oggettivo e si precisa, inoltre, che detta comunicazione deve essere inviata anche nell’ipotesi in cui dalla liquidazione periodica emerga un’eccedenza a credito.
La definizione dei dati da inviare e le relative modalità di trasmissione sono rinviate all’emanazione di un futuro provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
Termini di invio
Le comunicazioni devono essere trasmesse entro gli stessi termini previsti per la presentazione delle comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture esaminate al precedente paragrafo.
In caso di esercizio di più attività gestite con contabilità separata ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, i soggetti passivi Iva obbligati alla comunicazione dei dati delle liquidazioni sono tenuti ad inviare, per ciascun trimestre, una sola comunicazione riepilogativa.
Primo anno di applicazione
A differenza di quanto previsto per le comunicazioni, anche nel primo anno di applicazione, i dati delle liquidazioni relative ai primi due trimestri dovranno essere comunicati, secondo i termini ordinariamente previsti.
Sanzioni
Nell’ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione è prevista una sanzione da Euro 500,00 ad Euro 2.000,00. Se la regolarizzazione (mediante un nuovo invio dei dati, ovvero mediante l’invio dei dati corretti) avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, la sanzione è ridotta alla metà.
Decorrenza
L’obbligo di presentazione delle nuove comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche decorre dall’1.01.2017.
5.3 Abolizione dell’obbligo delle comunicazioni “black list” e delle autofatture ricevute da San Marino
Il Decreto elimina l’obbligo di comunicare i dati delle operazioni intercorse con controparti aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata, disciplinato dall’art. 1, c. 1 – 3, dl. 40/2010.
L’abrogazione decorre dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2016
Viene inoltre eliminata la comunicazione degli acquisti di beni ricevuti da operatori di San Marino, documentati con autofattura ai sensi dell’art. 16, dm. 24.12.1993 (che doveva essere effettuata, avvalendosi del modello polivalente, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione dell’autofattura).
L’abolizione riguarderà le annotazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2017. L’ultima comunicazione sarà dunque dovuta per le autofatture annotate nel registro acquisti nel mese di dicembre 2016, da inviare entro il 31.01.2017.
5.4 Abolizione dell’obbligo di trasmissione deli modelli Intra acquisti
Il Decreto abolisce l’obbligo di invio del modelli Intrastat relativi:
agli acquisti intracomunitari di beni effettuati;
alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato della UE.
La soppressione dell’invio decorre dall’1.01.2017
6. Novità in materia di accertamento
6.1 Abolizione degli studi di settore
Il Decreto riforma il sistema degli studi di settore, prevedendo:
da un lato, la loro sostituzione, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017, con appositi indici sintetici di affidabilità fiscale (la cui individuazione è demandata ad un decreto del Ministro e dell’Economia e delle Finanze di futura emanazione);
dall’altro, la contestuale eliminazione delle disposizioni che prevedono l’utilizzo degli studi di settore ai fini dell’accertamento dei tributi, previste dall’art. 62-bis, dl. 331/1993.
6.2 Indagini finanziarie: modifica delle presunzioni legali dei prelievi non giustificati
Il Decreto, modificando l’art. 32, dpr. 600/1973, elimina la presunzione legale di evasione di imposta in caso di mancata giustificazione, in sede di accertamento, dei prelevamenti e dei versamenti transitati sui conti correnti bancari intestati al contribuente.
In particolare, il citato art. 32 stabilisce che le risultanze bancarie sono posti a base degli accertamenti da parte dell’amministrazione finanziaria, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine. Alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni.
Le modifiche introdotte dal Decreto recepiscono di fatto la dichiarazione di incostituzionalità disposta dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 228 del 6.10.2014 della parte del disposto normativo che prevedeva, per i possessori di reddito di lavoro autonomo, che dai prelevamenti non giustificati potesse desumersi la presenza di compensi non dichiarati.
Il Decreto, inoltre, estende l’eliminazione della presunzione non solo ai prelevamenti, ma anche ai versamenti.
Con riferimento ai titolari di reddito di impresa, il Decreto introduce, invece, un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione di imposta, che ammonta ad Euro 1.000,00 giornalieri e ad Euro 5.000,00 mensili sia con riferimento ai prelievi che ai versamenti. Al di sotto di tali limiti, dunque, la presunzione legale non opera.
7. ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA
Il Decreto fiscale, infine, prevede la cosiddetta “rottamazione delle cartelle”, cioè la possibilità di annullare le cartelle emesse da Equitalia (o da altro ente concessionario della riscossione dei tributi) con il pagamento del solo importo capitale, con esclusione quindi delle sanzioni e degli interessi di mora già applicati.
Al fine di accedere alla definizione il contribuente deve manifestare la propria volontà all’agente per la riscossione attraverso apposita dichiarazione entro il 31/03/2017 così come definito dalle ultime modifiche introdotte.
La rottamazione può essere richiesta anche per rateazioni di cartelle già in corso purchè alla data del 31/12/2016 si risulti in regola con i pagamenti. In questo caso se si intende richiedere la rottamazione non è più necessario pagare le rate dal 01/01/2017.
Vista la complessità dell’argomento e le lacune normative ancora da chiarire invitiamo le aziende interessate a contattare i nostri uffici per verificare la convenienza e la fattibilità di tale opportunità entro e non oltre il 31/01/2017.
Legge di bilancio 2017
Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016
Pubblicata in G.U. il 21 dicembre 2016
Premessa
In data 21 dicembre 2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, cd. “Legge di bilancio 2017”, che contiene una serie di novità in materia fiscale che di seguito si riportano in sintesi.
1. Proroga delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni e riqualificazioni edilizie
La Legge di bilancio proroga e nel contempo ridisciplina le agevolazioni fiscali relative agli interventi per il recupero edilizio, per la riqualificazione energetica degli edifici e anche il c.d. “bonus mobili ed elettrodomestici” contenuto nell’art. 16, c. 2, dl. 63/2013.
Riqualificazione energetica
Per quanto concerne gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, la detrazione Irpef/Ires del 65% prevista dai commi 344-349 dell’art. 1, legge 296/2006 (finanziaria 2007) è stata prorogata alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2017. Limitatamente agli interventi che interessano le parti comuni degli edifici condominiali e quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio (ad esempio rifacimento centrale termica con installazione caldaia a condensazione, coibentazione tetto o cappotti in facciate), la detrazione in oggetto viene invece estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.
Si ricorda che la detrazione del 65% spetta nei seguenti limiti di spesa:
riqualificazione energetica di edifici esistenti, Euro 100.000;
involucro edifici (per esempio, pareti, finestre – compresi gli infissi – su edifici esistenti), Euro 60.000;
installazione di pannelli solari, Euro 60.000;
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, Euro 30.000;
acquisto e posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del dlgs. 311/2006 (solo per gli anni 2015 e 2016), Euro 60.000;
acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (solo per gli anni 2015 e 2016 ), Euro 30.000.
Ristrutturazioni edilizie
Per quanto riguarda gli interventi volti al recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, Tuir, la Legge di bilancio proroga al 31 dicembre 2017 la detrazione Irpef del 50%, nel limite di spesa pari ad Euro 96.000.
Interventi per misure antisismiche
In relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del citato art. 16-bis, è prevista una disciplina ad hoc per l’ottenimento del beneficio fiscale nel caso in cui gli edifici ricadano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. In relazione a questa tipologia di interventi viene stabilito che, se effettuati su costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, la detrazione spetta nella misura del 50% nel limite massimo di spesa di Euro 96.000 e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La Legge di bilancio, inoltre, stabilisce che le aliquote di detrazione aumentano:
· al 70% nel caso in cui dalla realizzazione degli interventi il rischio sismico dell’immobile si riduca sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore (se gli interventi sono realizzati su parti comuni di edifici condominiali la detrazione è elevata al 75%);
· all’80% nel caso in cui gli interventi determinino il passaggio dell’immobile a due classi di rischio inferiori (se gli interventi sono realizzati su parti comuni di edifici condominiali la detrazione è elevata all’85%).
Bonus mobili
La Legge di bilancio, infine, proroga al 31 dicembre 2017 la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, nel limite di spesa di Euro 10.000, limitatamente, però, agli acquisti collegati ad interventi di ristrutturazione iniziati nel corso del 2016.
Il detto limite di Euro 10.000 deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell’anno 2016 per le quali si è già eventualmente fruito della detrazione.
2. Proroga del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive
La Legge di bilancio proroga, apportando modifiche, il credito d’imposta concesso per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere istituito dal dl. 83/2014.
Attualmente, il citato art. 10, dl. 83/2014 riconosce, previa presentazione di apposita istanza telematica, un credito d’imposta, nella misura del 30%, per le spese sostenute nel 2014, 2015 e 2016 per la riqualificazione delle strutture alberghiere.
La Legge di bilancio estende il suddetto credito d’imposta anche ai periodi d’imposta 2017 e 2018, incrementando la misura dell’agevolazione al 65% (in luogo dell’attuale 30%), stabilendo, però, che il detto credito spetta a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica o antisismica o acquisto di mobili.
Per fruire del credito, pertanto, gli interventi devono avere i predetti requisiti (che sino al 31 dicembre 2016 non erano richiesti).
Sono altresì previste alcune modifiche anche in merito alle modalità di utilizzo del credito d’imposta.
In particolare, il novellato credito d’imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo (a differenza del precedente, ripartito in tre quote) e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nel 2018, di 120 milioni di euro nel 2019, e di 60 milioni di euro nel 2020.
Con riferimento al credito d’imposta relativo agli interventi già effettuati nel periodo 2014-2016, La Legge di bilancio modifica l’art. 10, dl. 83/2014 rideterminando il limite massimo di spesa per ciascun anno nella misura di 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 (in luogo dei 50 milioni previsti per ciascun anno dalla norma vigente) e a 16,7 milioni di euro per l’anno 2019 (in luogo dei 50 milioni previsti dalla disciplina vigente).
Beneficiari
I beneficiari dell’agevolazione in commento sono le imprese alberghiere e le strutture che svolgono attività agrituristica come definite dalla legge 96/2006 e dalle norme regionali vigenti.
3. Proroga e rafforzamento dei super ammortamenti
La Legge di bilancio proroga l’agevolazione cd “super-ammortamenti” introdotta dall’art. 1, c. 91, legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) concessa sull’acquisizione in beni materiali strumentali nuovi ed introduce una nuova agevolazione cd “iper-ammortamenti” sugli investimenti nei beni ad alto contenuto tecnologico.
Proroga dei super-ammortamenti
L’agevolazione, si ricorda, consiste nel riconoscimento, ai fini Ires, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, di una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
La Legge di bilancio estende l’agevolazione anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, escludendo tuttavia, rispetto alla precedente versione, i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, c. 1, lett. b) e b-bis), Tuir (veicoli per cui è prevista la deducibilità parziale del costo dal reddito).
Sono altresì esclusi dal beneficio, come nella precedente versione, gli acquisti di beni materiali strumentali per i quali il dm. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e gli acquisti di fabbricati e di costruzioni.
Secondo la nuova disposizione, inoltre, rientrerebbero nell’agevolazione anche gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Novità iper-ammortamenti
La Legge di bilancio introduce una nuova maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni ad alto contenuto tecnologico (consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250% del costo di acquisto), istituita al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0”.
Il costo di acquisizione è maggiorato del 150% soltanto per gli investimenti in beni strumentali nuovi inclusi nell’allegato A della Legge di bilancio. In linea di massima, si tratta di beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento, sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità, dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro.
Per i soggetti beneficiari è, inoltre, prevista una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della Legge di bilancio. Si tratta, in linea di massima, di software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali del già citato allegato A.
Quanto ai profili temporali dell’agevolazione, sono ricompresi gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, nonché di quelli effettuati entro il 30 giugno 2018, a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Ai fini della fruizione dell’iper-ammortamento, il soggetto beneficiario è tenuto a produrre una dichiarazione ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore ad Euro 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un perito iscritto all’albo, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o B e che si possa definire come bene interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione (cioè deve “entrare” attivamente nella catena del valore dell’impresa).
4. Credito di imposta per ricerca e sviluppo
La Legge di bilancio apporta modifiche alla disciplina del credito d’imposta per la ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, dl. 145/2013, con effetto a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
La principale novità riguarda la misura dell’agevolazione, che dovrebbe essere pari al 50% con riferimento a tutte le spese, senza quindi più alcuna distinzione in base alla tipologia di costi.
L’attuale versione dell’agevolazione prevede, invece, che il credito d’imposta sia riconosciuto in misura pari al 50% soltanto per le spese relative al personale altamente qualificato e per i contratti di ricerca “extra-muros”, attribuendo, invece, un credito d’imposta in misura pari al 25% per le spese relative all’ammortamento delle attrezzature di laboratorio e per le spese relative a competenze tecniche e privative industriali.
Resta, invece, fermo il requisito per cui la spesa complessiva per investimenti in ricerca e sviluppo deve essere pari almeno ad Euro 30.000, requisito da verificare in ciascun periodo d’imposta nel quale si intende fruire dell’agevolazione (circ. AE n. 5/2016).
5. Regime di cassa per la tassazione dei redditi delle imprese in contabilità semplificata
La Legge di bilancio introduce, dall’1.01.2017, il principio di cassa, in luogo della competenza economica, nella determinazione del reddito delle imprese che applicano il regime di contabilità semplificata ai sensi dell’art. 18, dpr. 600/1973. La nuova modalità di calcolo deve intendersi come regime naturale per tali soggetti (cd. “imprese minori”) che potranno, tuttavia, sempre optare per l’applicazione del regime contabile ordinario con conseguente determinazione del reddito per competenza.
L’opzione per il regime ordinario dovrà essere manifestata, dall’1.01.2017, mediante comportamento concludente e solo in sede di dichiarazione Iva 2018 potrà essere esplicitata compilando il quadro VO. La scelta deve ritenersi vincolante per un anno, così come previsto genericamente per l’opzione per i regimi contabili dall’art. 3, dpr. 442/1997 e ribadito dalla circolare AE n. 209/1998 (§ 6). Trascorso tale periodo, la scelta rimane valida per ciascun anno successivo fino a revoca.
Tornando al regime semplificato, va subito detto che risultano invariati i requisiti di accesso previsti dall’art. 18, dpr. 600/1973, ossia l’ambito dei soggetti che possono accedervi e le soglie di ricavi. Pertanto, per l’accesso o la permanenza nel regime contabile semplificato, va verificato che i ricavi non abbiano superato nell’anno precedente i seguenti limiti, eventualmente ragguagliati ad anno in caso di inizio attività:
Euro 400.000, per imprese con oggetto prestazioni di servizi;
Euro 700.000, per imprese esercenti altre attività.
Tali limiti di ricavi andavano, sino ad ora, computati in base al principio di competenza, adottato anche per la determinazione del reddito, mentre dall’anno prossimo andranno calcolati tenendo conto dei ricavi che sono “percepiti in un intero anno” (o che si presume di percepire per i soggetti che iniziano l’attività).
Il nuovo criterio di cassa andrà applicato anche nella determinazione della base imponibile Irap.
Decorrenza
Le nuove regole si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (quindi 2017 per i soggetti “solari”) e dovranno trovare attuazione in un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che verrà emanato entro il 30 gennaio 2017.
6. Innalzamento dei limiti di deducibilità dei canoni di noleggio a lungo termine
La Legge di bilancio innalza il limite annuo di deducibilità fiscale dei canoni di noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio stabilito dall’art. 164, c. 1, lett. b), Tuir.
Come noto, il citato art. 164 stabilisce, per i veicoli ad uso non esclusivamente strumentale posseduti da agenti o rappresentanti di commercio, i seguenti limiti di deducibilità dei costi sostenuti per tali veicoli: (i) 80% dei costi di esercizio, (ii) 80% dei costi di acquisizione sino ad un massimo di spesa ammessa fiscalmente di Euro 25.822,84 (pertanto deduzione di Euro 20.658,00), (iii) 80% dei costi di locazione e noleggio sino ad un massimo di spesa ammessa fiscalmente di Euro 3.615,20 (pertanto deduzione di Euro 2.892,16).
La Legge di bilancio innalza la soglia massima dei costi di locazione o noleggio su cui calcolare la deduzione dell’80%, che passa da Euro 3.615,20 ad Euro 5.164,57 (per una deduzione ammessa, quindi, di Euro 4.131,66 anziché di Euro 2.892,16).
7. Novità in materia di ACE
La Legge di bilancio contiene una serie di interventi significativi che modificano la disciplina dell’Ace (Aiuto alla crescita economica), sia con riferimento alle società di capitali o comunque ai soggetti Ires, sia con riferimento alle imprese individuali ed alle società di persone in regime di contabilità ordinaria, cioè i soggetti Irpef.
Aliquota
La prima modifica attiene alla determinazione della aliquota da applicare all’incremento patrimoniale, che dal 4,75% del periodo di imposta 2016 passa al 2,3% per il 2017 e al 2,7% per il 2018.
Sterilizzazione
La seconda modifica riguarda una nuova ipotesi di sterilizzazione della base di calcolo dell’Ace, cioè un nuovo decremento da applicarsi al manifestarsi di un particolare evento.
Si tratta di investimenti in titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni.
L’obiettivo è quello di evitare che aumenti di patrimonio netto possano essere semplicemente parcheggiati in investimenti finanziari che non generano alcun beneficio all’economia reale.
La nuova disposizione si aggiunge a quelle già previste nell’art. 10, Dm. 14 marzo 2012 e non può dirsi nuova in senso assoluto poiché già nella abrogata Dual incom tax (Dit) era presente una simile previsione che ha trovato commento nella circolare AE n. 76/1998, paragrafo 6.1. Tale circolare aveva individuato la tipologia di titoli o i valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rilevanti ai fini della sterilizzazione, affermando che si trattava di “quelli non rappresentativi di merci, i certificati di massa, le quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo”. Pertanto, occorre assumere la consistenza di tali titoli e valori mobiliari al bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 e confrontare il dato con la consistenza nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016. L’eventuale incremento ridurrà la base Ace nel periodo d’imposta 2016.
Si segnala, inoltre, che ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte dovute per il periodo 2017 sarà necessario considerare quale base storica l’importo che sarebbe stato dovuto applicando già la nuova disposizione.
8. Riapertura dei termini per l’assegnazione/cessione di beni ai soci
La Legge di bilancio riapre i termini per poter accedere all’estromissione agevolata dei beni immobili e mobili registrati ai soci, tramite una delle operazioni individuate dall’articolo 1, c. 115-121, legge 208/2015 (assegnazioni, cessioni e trasformazioni in società semplice).
La riapertura dei termini si applica alle operazioni poste in essere nel periodo che va dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017.
Per effetto della riapertura si assiste anche ad uno slittamento delle scadenze previste per i versamenti delle eventuali imposte sostitutive dovute nell’ambito dell’operazione prescelta: il primo acconto va infatti versato entro il 30 novembre 2017 e il saldo entro il 16 giugno 2018.
Restano sostanzialmente invariati i requisiti richiesti dalla legge 208/2015 per accedere a una delle operazioni agevolate, sia per quanto riguarda le caratteristiche oggettive dei beni, sia per quanto riguarda il requisito dello status di socio che va comunque verificato alla data del 30 settembre 2015.
9. Rivalutazione di terreni e partecipazioni e beni di impresa
La Legge di bilancio ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della legge 448/2001 in tema di rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati.
Viene dunque prorogata anche per il 2017 la possibilità per le persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2017, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento un’imposta sostitutiva sul valore determinato da una perizia di stima.
A tal fine, occorrerà che entro il 30 giugno 2017:
· un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
· il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
La Legge di bilancio conferma l’aliquota unica dell’imposta sostitutiva nella misura dell’8%.
Per i soggetti che si avvalgono nuovamente dell’agevolazione sarà poi possibile:
detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione l’imposta già versata su eventuali precedenti rivalutazioni degli stessi beni;
oppure richiedere il rimborso dei versamenti effettuati ai sensi dell’art. 38, dpr. 602/1973.
Resta fermo che l’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.
La Legge di bilancio ripropone, inoltre, la rivalutazione dei beni d’impresa introdotta dalla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) risultanti nel bilancio chiuso al 31.12.2015 ed ancora presenti in quello successivo. La rivalutazione non potrà essere effettuata solo civilisticamente ma dovrà seguire anche il versamento di un’imposta sostitutiva per garantirne anche riconoscimento fiscale.
La rivalutazione può essere effettuata dai soggetti giuridici indicati all’art. 73, c. 1, lett. a) e b), Tuir (pertanto tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, inclusi gli enti non commerciali in relazione al patrimonio destinato all’attività d’impresa e le società ed enti non residenti relativamente alle stabili organizzazioni possedute nel territorio dello Stato), con la facoltà di rivalutare beni d’impresa e partecipazioni, con la sola esclusione dei beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa (beni merce), come risultanti dal bilancio al 31.12.2015.
La detta rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio successivo al 2015 (per i soggetti solari, dunque, nel bilancio chiuso al 31.12.2016) e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria. I beni rivalutati non possono essere estromessi, ceduti, utilizzati dall’imprenditore o assegnati, prima del quarto esercizio successivo alla rivalutazione. In assenza di un bilancio che dia evidenza contabile del patrimonio dell’impresa, la rivalutazione deve essere evidenziata in un prospetto dal quale devono risultare il costo fiscalmente riconosciuto dei beni e le rivalutazioni operate.
Sui maggiori importi da rivalutazione occorre versare l’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili (terreni e partecipazioni). La riserva in sospensione d’imposta contabilizzata a fronte della rivalutazione può essere affrancata versando un ulteriore tributo del 10%.
Le imposte sostitutive (da rivalutazione e da affrancamento della riserva) sono versate in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
La rivalutazione, tuttavia, non ha effetti fiscali immediati in quanto gli stessi sono differiti al terzo periodo d’imposta successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita; in sostanza, considerato che la rivalutazione va eseguita nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, il riconoscimento fiscale (Ires e Irap) della rivalutazione avverrà a partire dall’esercizio 2019. Limitatamente ai beni immobili, tuttavia, la Legge di bilancio stabilisce che il riconoscimento fiscale avrà effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2018.
10. Dietrofront per le note di variazione Iva in caso di procedure concorsuali
La Legge di bilancio annulla di fatto la modifica che era stata introdotta all’art. 26, dpr. 633/1972 ad opera della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) relativamente alla disciplina delle note di variazione emesse in relazione a procedure concorsuali.
Viene ripristinata la regola secondo cui l’emissione di una nota di credito Iva e, di conseguenza, l’esercizio del relativo diritto alla detrazione dell’imposta corrispondente alla variazione in diminuzione, possono essere effettuati, qualora il mancato pagamento della fattura da stornare è dovuto a procedure concorsuali, solo nel momento in cui tali procedure si siano concluse infruttuosamente.
E’ da segnalare, tuttavia, che le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 non erano ancora entrate in vigore, in quanto la relativa decorrenza delle stesse era stata prevista per il 2017.
In ogni caso, l’art. 1, c. 126-127 della detta legge aveva riformato la disciplina relativa alle note di credito Iva, anticipando al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito e, quindi, di portare in detrazione l’Iva corrispondente alle variazioni in diminuzione in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, anziché dover attendere a tal fine l’infruttuoso esito della procedura stessa.
Cancellando questa novità, per determinare il momento in cui è possibile emettere la nota di variazione, si deve ritornare a far riferimento ai precedenti interventi di prassi (circolari AE n. 77/E/2000 e n. 31/E/2014). Tale momento coinciderebbe, pertanto:
· per il fallimento, con l’esito del piano di ripartizione finale, se esistente;
· per il concordato preventivo, con il decreto di omologazione e il rispetto a cura del debitore degli obblighi ivi assunti;
· per la liquidazione coatta amministrativa, con l’approvazione del piano di riparto;
· per l’accordo di ristrutturazione dei debiti, dal momento successivo alla certezza della falcidia del credito.
Infine, sembrerebbe che non sia possibile emettere una nota di variazione in diminuzione per mancato pagamento dovuto ad amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento salutiamo con cordialità.
Valenza, li 11/01/2017