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RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E RISPARMIO ENERGETICO
Interventi di Risparmio Energetico
Dal 01/01/2014 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nella Legge 27/12/2013 n. 147 (cd. Legge di stabilità 2014) che ha introdotto numerose novità fiscali.
Si sintetizzano di seguito le conferme e novità fiscali più rilevanti introdotte dal citato provvedimento in tema di interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio.
La Legge 147/2013 prevede la proroga di altri 2 anni del bonus fiscale per gli interventi di risparmio energetico.
In particolare, ha previsto la possibilità di usufruire della detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) spettante per gli interventi di risparmio energetico su edifici già esistenti nella misura del:
– 65% per le spese sostenute dal 06/06/2013 fino al 31/12/2014;
– 50% per le spese sostenute dall’01/01/2015 fino al 31/12/2015;
Permane l’obbligo di ripartizione della detrazione in 10 quote annuali di pari importo.
Per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65% si applica alle spese sostenute dal 06/06/2013 fino al 30/06/2015.
Per le spese sostenute dall’01/07/2015 al 30/06/2016 è prevista la detrazione fiscale nella misura del 50%.
Va ricordato che con la Legge 90/2013 era stata reintrodotta la detrazione del 65% anche in relazione alle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia, nonché alle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompe di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
La Legge 147/2013, nel prorogare le detrazioni per gli interventi di risparmio energetico, non ha modificato l’impianto normativo di riferimento. Pertanto, restano validi, in quanto compatibili, le disposizioni istituite dell’agevolazione, i relativi decreti, i provvedimenti di attuazione e i documenti di prassi che ne hanno illustrato l’applicazione.
Sostanzialmente, la proroga riguarda tutte le tipologie di interventi di risparmio energetico di seguito indicati:
– interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
– interventi su edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), verticali (pareti, generalmente esterne), finestre comprensive di infissi;
– istallazione di panelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali o per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
– interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaia a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;
– interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia;
– interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
Va ricordato che dall’1/01/2016 (per i condomini dall’01/07/2016) l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione del 36% prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.
Ai fini dell’imputazione delle spese sostenute per i suindicati interventi occorre fare riferimento:
– per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, al criterio di cassa, vale a dire alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono;
– per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, al criterio ci competenza, vale a dire alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e a prescindere dalla data di pagamento.
Interventi di recupero del patrimonio Edilizio
La legge 147/2013 ha apportato un’ulteriore proroga, sempre relativamente ad un ammontare complessivo si spesa non superiore ad € 96.000,00 per unità immobiliare, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16/bis DPR 917/86.
La detrazione del 50% è stata prorogata fino al 31/12/2014 ed è stata ridotta al 40% per le spese sostenute dall’01/01/2015 al 31/12/2015.
A partire dall’01/01/2016 la detrazione fiscale ritornerà al 36% a regime, con il massimo di spesa di € 48.000,00 per singola unità immobiliare.
Si precisa che restano applicabili le disposizioni stabilite dall’articolo 16/bis DPR 917/86.