![](https://www.cnavalenza.it/wp-content/uploads/2020/11/CNA-ARTICOLO-3-600x313.png)
CIRCOLARE 6/2021
Oggetto: decreto sostegni-bis – Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 in vigore dal 26 maggio 2021
Si elencano i principali provvedimenti contenuti nel decreto in oggetto
Contributi a fondo perduto
L’articolo 1 del decreto dispone ulteriori contributi a fondo perduto alle imprese e ai professionisti titolari di partita IVA attiva in data 26 maggio 2021.
Si tratta di tre tipi di contributo:
- contributo automatico: erogato a coloro che abbiano già ottenuto nell’aprile scorso quello previsto dal primo decreto sostegni n. 41/2021 (si tratta delle aziende che avevano registrato una riduzione del fatturato medio mensile dell’intero 2020 rispetto al fatturato medio dell’intero 2019 di almeno il 30%); il nuovo contributo spetta in misura identica a quella già concessa dallo stesso decreto 41/2021; sarà corrisposto automaticamente dall’Agenzia delle Entrate, senza necessità di richiesta, con erogazione sullo stesso corrente già segnalato entro breve.
- contributo alternativo: è erogato in alternativa a quello automatico e spetta a coloro che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato nel periodo 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto al fatturato del periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020; tale contributo compete solo a chi abbia avuto un fatturato 2019 inferiore a 10 milioni di euro e spetta in misura percentuale della predetta differenza: 60% per soggetti con ricavi 2019 sino ad euro 100.000, 50% per soggetti con ricavi compresi fra euro 100.000 ed euro 400.000, 40% per soggetti con ricavi compresi tra euro 400.000 ed euro 1.000.000, 30% per soggetti con ricavi compresi tra euro 1 ed euro 5 milioni, 30% per soggetti con ricavi compresi fra euro 5 ed euro 10 milioni.
Per i soggetti che non hanno potuto fruire del contributo del primo decreto sostegni (D.L. 41/2021), le percentuali sono aumentate a: 90%, 70%, 50%, 40%, 30%, fermi restando gli scaglioni di ricavi sopra indicati.
Il contributo è concesso a seguito di una istanza, da presentare entro una scadenza che è ancora da stabilire; in tale sede si potrà optare per l’erogazione del contributo in denaro oppure sotto forma di credito d’imposta, come nel caso del primo decreto sostegni.
Essendo tale contributo alternativo rispetto a quello automatico, coloro che abbiano già beneficiato di quello automatico e presentino l’istanza per quello alternativo, potranno ricevere soltanto l’eventuale maggior valore di quello alternativo, per cui il contributo già corrisposto sarà scalato da quello da riconoscere.
- Contributo perequativo: sarà erogato soltanto in seguito ad autorizzazione della UE e sarà condizionato al peggioramento del risultato economico (differenza ricavi – costi) del 2020 rispetto al 2019, in misura superiore ad una percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’Economia. L’entità del contributo è anch’essa da definirsi dallo stesso decreto.
Credito d’imposta per canoni di locazione commerciale (non abitativa) – articolo 4
Il credito, di cui possono beneficiare gli stessi soggetti già indicati nei decreti ristori e ristori bis (Codici Ateco compresi negli Allegati 1 e 2), è esteso ai canoni dovuti sino al 31 maggio 2021 (in precedenza era previsto sino al 31 dicembre 2020).
Spetta in misura del 60% dei canoni di locazione dell’immobile o del 30% del canone in caso di affitto d’azienda, a condizione che vi sia stata una riduzione di almeno il 30% del fatturato medio mensile nel periodo 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021, rispetto al fatturato medio mensile del periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020.
Dunque, la percentuale di riduzione richiesta diminuisce dal 50% (come previsto dalle norme del 2020) al 30% e deve essere calcolata confrontando i fatturati medi mensili dei periodi sopra indicati e non più, come in passato, il fatturato dei singoli mesi di riferimento.
A differenza di quanto stabilito per tutti gli altri settori, per il settore del turismo (alberghi, imprese turistiche, agenzie di viaggio) il credito è esteso ai canoni dovuti sino al 31 luglio 2021 (anziché sino al 30 aprile 2021, come previsto sino ad ora) e spetta a condizione che vi sia una riduzione del fatturato del 50% mese 2021 su mese 2019.
Credito d’imposta per interventi di sanificazione ed acquisto di dispositivi di protezione e di tamponi
E’ introdotto un credito d’imposta sino al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio, agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di DPI (camici, mascherine), nonchè per la somministrazione di tamponi per i dipendenti.
Credito d’imposta per investimenti pubblicitari – articolo 66
E’ riproposto per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta sino al 50% per investimenti pubblicitari effettuati su giornali e periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali (esclusa RAI).
Per l’anno 2021 la comunicazione delle spese previste va presentata nel mese di settembre 2021, ferme restando le eventuali comunicazioni già presentate entro il mese di marzo sulla base di precedenti disposizioni.
Limite annuale di compensazione dei crediti in modello F24 elevato a 2 milioni di euro
Per il solo anno 2021 viene incrementato da euro 700.000 ad euro 2 milioni il limite annuale, entro il quale è possibile compensare sul modello F24 crediti e debiti tributari e contributivi.
Proroga dei pagamenti al 2 agosto 2021 delle somme contenute in cartelle esattoriali, avvisi di pagamento INPS, avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle Entrate – articolo 9
Le somme esposte sulle cartelle, gli avvisi INPS e gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate dovrebbero essere pagate normalmente entro 60 giorni dalla notifica.
Tutti i pagamenti di cartelle con scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2021 potranno avvenire entro il prossimo 2 agosto 2021 in unica soluzione.
Rimane salva la facoltà di chiedere entro il mese di luglio una rateizzazione di tutte le somme sospese.
E’ altresì sospeso sino al 2 agosto 2021 il pagamento delle rate di cartelle, avvisi INPS ed avvisi di accertamento, per le quali si era già chiesta la rateizzazione, con scadenza compresa fra il giorno 8 marzo 2020 ed il 30 giugno 2021.
Tali somme dovranno essere pagate in unica soluzione, appunto, entro il 2 agosto 2021, salva la facoltà per le rate di pagamento delle cartelle di chiedere una nuova rateizzazione.
Agevolazione per l’acquisto della prima casa da parte dei giovani con meno di 36 anni – articolo 63
Per coloro che abbiano meno di anni 36 di età e che abbiano un indicatore ISEE del nucleo familiare a cui appartengono inferiore a euro 40.000 annui, in relazione agli gli atti di compravendita stipulati fra il 26 maggio 2021 ed il 30 giugno 2022, l’imposta di registro, ipotecaria e catastale non è dovuta.
Se l’atto è soggetto ad IVA, è riconosciuto un credito d’imposta di pari importo utilizzabile in compensazione con debiti tributari statali.
Inoltre, ricorrendo le stesse condizioni, non è dovuta l’imposta sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione della “prima casa”.
Si ricorda che:
- l’abitazione acquistata deve essere non di lusso (sono quindi escluse le categorie A1, A8 e A9);
- la residenza deve essere portata nel Comune ove si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto;
- l’acquirente non deve possedere già sul territorio nazionale un’altra abitazione acquistata con i benefici “prima casa”; se ne è in possesso, deve cederla entro 12 mesi dall’acquisto della seconda abitazione agevolata.
Misure di sostegno alla liquidità delle imprese
- Proroga delle garanzie alle imprese – articolo 12
Le garanzie prestate dal FONDO PMI del Mediocredito Centrale sono prorogate sino alle operazioni di finanziamento concluse entro il 31 dicembre 2021, con le seguenti riduzioni:
- le garanzie per operazioni di prestito sino ad euro 30.000 sono ridotte dal 100% al 90% del mutuo ed il tasso potrà essere diverso da quello ridottissimo sino ad ora applicato;
- le garanzie per operazioni di prestito oltre euro 30.000 sono ridotte dal 90% all’80% del mutuo;
- la durata massima dei mutui agevolati è innalzata a 120 mesi.
- Proroga della moratoria del rimborso dei mutui in essere – articolo 16
Il decreto sostegni bis (articolo 16 D.L. 73/2021) ha disposto una ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2021 della moratoria del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese, nonché delle aperture di credito, già prevista dall’articolo 56 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e già illustrata con le circolari dello studio del 18 marzo e del 3 settembre 2020 e dell’11 gennaio 2021.
Si rammenta, infatti, che il decreto Agosto e poi la legge di bilancio 2021 avevano già esteso la sospensione del rimborso dei mutui e finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese, portandola al 30 giugno 2021.
Ora, con il decreto sostegni-bis, la sospensione è ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2021 e, dunque, è applicabile alle rate che abbiano scadenza contrattuale compresa fra il 17 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021.
A differenza dei provvedimenti precedenti, è però stabilito che:
- la proroga è limitata alla quota capitale delle rate e non si estende alla quota interessi;
- possono avvalersi della proroga soltanto le imprese che abbiano già fruito della sospensione in forza di precedenti norme, previa comunicazione all’istituto che le ha finanziate da presentarsi entro il 15 giugno 2021.
Dunque, a differenza dal passato, la proroga non è automatica, ma deve essere richiesta alla banca entro il 15 giugno p.v..
Inoltre, va considerato che non possono fruire della proroga ora prevista, le imprese che non l’avessero già ottenuta in precedenza, avvalendosi delle norme emanate nel corso dell’anno 2020.
La concreta applicazione della misura dovrà in ogni caso essere analizzata con la banca mutuante, soprattutto nel caso in cui l’impresa si sia già avvalsa della proroga su alcune posizioni e non su altre.
Si rammenta che le misure di sostegno finanziario previste a favore delle piccole e medie imprese sono le seguenti:
- per le aperture di credito a revoca e per gli anticipi su crediti o anticipi fatture già in essere al 29 febbraio 2020, gli importi concessi non possono essere revocati in tutto o in parte sino al 31 dicembre 2021 (in precedenza il termine era il 30 giugno 2021);
- per i prestiti non rateali con scadenza entro il 31 dicembre 2021 i contratti sono prorogati sino al 31 dicembre 2021 alle medesime condizioni, senza alcuna formalità;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza sino al 31 dicembre 2021 (anziché 30 giugno 2021) è sospeso sino al 31 dicembre 2021 (anziché 30 giugno 2021); il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli accessori e senza formalità, in modo che assicurino l’assenza di ulteriori oneri a carico di entrambe le parti.
Si ricorda che le micro, piccole e medie imprese sono quelle che hanno un numero di addetti inferiore a 250 unità e che hanno registrato ricavi (voce A1 del conto economico) non superiori ad euro 50 milioni oppure hanno un totale attivo dello stato patrimoniale non superiore ad euro 43 milioni.
Si fa riferimento ai dati dell’ultimo bilancio approvato: quindi, ad oggi, quello al 31 dicembre 2019 ovvero quello al 31 dicembre 2020, se già approvato dall’assemblea (il termine per l’approvazione scadrà il 29 giugno 2021).
La sospensione riguarda espressamente i finanziamenti concessi alle imprese: quindi, non sono oggetto della proroga i finanziamenti erogati alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’impresa.