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CIRCOLARE REVERSE CHARGE
Sono stati finalmente pubblicati gli attesi chiarimenti ministeriali in merito alle norme, contente nella legge di Stabilità 2015, che estendono l’applicazione del regime iva cosiddetto di “reverse charge” ai settori edile, energetico, nonché alla cessione di pallets (bancali in legno) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.
E’ importante premettere che, nelle ultime righe, la circolare afferma la non punibilità (quindi nessuna sanzione) per i comportamenti contabili adottati dal 01 gennaio 2015 (data di entrata in vigore della nuova disciplina) sino ad ora: ciò in considerazione della mancanza di chiarimenti ufficiali e dei profili di incertezza interpretativa che la norma presenta.
In particolare i temi di maggiore incertezza, per i quali erano attesi i chiarimenti, sono inerenti il settore edile.
Ambito di applicazione
L’art. 17, comma sesto lettera a-ter) del D.P.R. 633/1972, introdotto con la legge di stabilità 2015, prevede l’obbligo di inversione contabile per le seguenti prestazioni relative ad edifici:
• Servizi di pulizia
• Demolizione
• Installazione di impianti
• Completamento
Con riferimento alla applicazione della norma in oggetto, è stato confermato che, per “edificio” si intendono in sostanza “fabbricati”, sia abitativi che strumentali, nonché parti di essi, anche se
in corso di costruzione (categoria catastale F3 e F4).