DISCIPLINA DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE DEI METALLI PREZIOSI
Il Consorzio Unione Artigiani ritiene opportuno divulgare la presente circolare, a seguito del verificarsi di numerosi episodi nell’ambito del controllo di merci trasportate, in tema di applicazione della Legge sui marchi di identificazione di metalli preziosi.
Gli operatori del settore devono fare riferimento alle seguenti norme essenziali:
– Decreto legislativo 22.05.1999 n. 251 (disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi);
– D.P.R. 30.05.2002 n. 150 (regolamento d’attuazione).
Le norme citate sostituiscono la vecchia Legge 30.01.1968 n. 46.
Gli oggetti in metallo prezioso (platino, palladio, oro ed argento) fabbricati e posti in commercio devono essere obbligatoriamente marcati con titolo legale espresso in millesimi e con il marchio di identificazione.
In Italia sono legali i seguenti titoli:
– per il PLATINO: 950, 900 e 850 millesimi;
– per il PALLADIO: 950 e 500 millesimi;
– per l’ORO: 750, 585 e 375 millesimi;
– per l’ARGENTO: 925 e 800 millesimi.
Presso ogni Camera di Commercio è tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione al quale devono iscriversi coloro che importano, e/o fabbricano, e/o vendono metalli preziosi e/o materie prime (platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere).
Agli effetti del Regolamento d’attuazione n. 150/2002 si intende:
a) per metalli preziosi, il platino, il palladio l’oro e l’argento;
b) per materie prime, i metalli preziosi puri e le loro leghe nelle seguenti forme:
1) i lingotti, i pani, le verghe, i bottoni, i granuli ed in genere ogni prodotto ricavato da fusione;
2) i laminati ed i trafilati, in lamine, barre, fili ed in genere ogni prodotto predisposto ad ogni processo di trasformazione;
3) i semilavorati di qualsiasi forma e dimensione, e cioè i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio;
4) le polveri prodotte con processi di natura chimica o elettrochimica o meccanica;
5) le leghe brasanti, ad eccezione delle leghe per saldature “ad argento” destinate ad impieghi industriali estranei alla lavorazione di metalli preziosi;
La marchiatura deve avvenire prima che le materie prime e gli oggetti in metallo prezioso siano posti in commercio e comunque anche durante il trasporto per le lavorazioni esterne delle stesse. E’ vietato l’uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti dalle norme vigenti. Il marchio di identificazione è assegnato su richiesta ai produttori, importatori e venditori di metalli preziosi dalla Camera di Commercio territorialmente competente, la concessione del marchio è soggetta al rinnovo previo pagamento di un diritto annuale alla cciaa.
Il marchio di identificazione è assegnato alle aziende che esercitano una o più delle seguenti attività:
a) vendita metalli preziosi o loro leghe allo stato di materie prime o semilavorati;
b) fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe;
c) importazione di materie prime o semilavorati o di prodotti finiti in metalli preziosi o loro leghe.
In riferimento al punto b), il marchio di identificazione è anche assegnato, a domanda, a quelle aziende commerciali che, pur esercitando come attività principale la vendita di prodotti finiti di fabbricazione altrui, risultano dotate di un proprio laboratorio, idoneo alla fabbricazione di oggetti in metallo preziosi. La concessione è subordinata all’accertamento di tale requisito, da effettuarsi a spese dell’azienda interessata, dalla camera di commercio competente per territorio.
Le matrici vengono depositate presso la camera di commercio. Sulla base di tali matrici la stessa camera di commercio, su richiesta dell’assegnatario del marchio, provvede alla fabbricazione dei punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi, i quali vengono muniti inoltre dello speciale bollo che garantisce l’autenticità dei punzoni. Il marchio di identificazione e l’indicazione del titolo legale sugli oggetti in metallo prezioso possono essere impressi anche mediante tecnologia laser.
Non sono soggetti all’obbligo del marchio di identificazione e dell’indicazione del titolo:
– gli oggetti di peso inferiore ad un grammo;
– i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria;
– gli oggetti di antiquariato; l’autenticità degli stessi deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruolo dei periti e degli esperti, presso la camera di commercio;
– i semilavorati e le loro leghe, oggetti e strumenti per uso industriale;
– i semilavorati ottenuti dalla fase di lavorazione della fusione/microfusione;
– gli strumenti ed apparecchi scientifici;
– le monete;
– le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca, che, in luogo del marchio di identificazione, saranno contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima;
– gli oggetti usati in possesso delle aziende commerciali; la prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell’oggetto riportata nel registro delle operazioni previsto dall’art. 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dalla corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente;
– i residui di lavorazione;
– le leghe saldanti a base argento, platino o palladio
Le materie prime di platino, palladio oro e argento, in piccoli grani, in fili e fogli sottili, in polvere, eccetera ed i semilavorati in genere che, in relazione alla loro particolare struttura od alle loro ridotte dimensioni, non consentono la marchiatura, sono posti in vendita o per la lavorazione in involucri chiusi e sigillati. Gli involucri sono costituiti di qualsiasi materiale idoneo allo scopo e sono confezionati anche all’atto della vendita, ma non devono potersi aprire dopo eseguita tale confezione e sigillatura se non per lacerazione dell’involucro stesso o rottura dei sigilli. I sigilli sono apposti su laminetta in metallo o lega metallica, non ferrosi, o anche in materiale plastico, sulla quale è incisa la parola “sigillo”, seguita dalla indicazione del titolo e del marchio di identificazione del produttore. In alternativa all’uso della laminetta le indicazioni del titolo e del marchio di identificazione sono riportate sull’involucro stesso purché esso renda evidente ogni tentativo di manomissione che possa essere effettuato su di esso o su tali indicazioni. Il Ministero delle attività produttive autorizza, l’uso di materiali ulteriori per le laminette o altre forme di apposizione di sigilli riconosciuti idonei allo scopo.
I materiali contenuti negli involucri sigillati devono essere sempre accompagnati da documento (fattura, certificato di garanzia, o documento di trasporto) fornito dal venditore in cui risultino indicati oltre alla ragione sociale e indirizzo del medesimo, il titolo, la specificazione merceologica e la quantità dei materiali stessi.
I semilavorati su cui non è possibile effettuare la punzonatura del marchio di identificazione e del titolo potranno formare oggetto di scambio solo tra operatori muniti di marchio di identificazione, purché siano contenuti involucri sigillati portanti il marchio di identificazione e l’indicazione del titolo.
I produttori di oggetti in metallo prezioso hanno la possibilità di apporre, in aggiunta al marchio di identificazione, dei marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari. Gli stessi non devono però contenere alcuna indicazione atta a ingenerare equivoci con i titoli ed il marchio medesimo.
Si ribadisce pertanto che è fatto divieto ai produttori, importatori e commercianti di vendere oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale, è altresì divieto ai commercianti di detenere oggetti di metalli preziosi pronti per la vendita o per la lavorazione sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale. Le violazioni delle disposizioni di Legge sono soggette a sanzioni amministrative le quali variano in base alla gravità della violazione stessa.
Se le infrazioni si riferiscono all’eccessiva usura dei marchi di identificazione, ovvero all’assenza ed all’incompletezza od alla illeggibilità delle impronte del marchio o del titolo apposte sulle materie prime o sugli oggetti, si procede al sequestro dei relativi oggetti con l’applicazione della relativa sanzione amministrativa.